Adozioni casi particolari Adozioni casi particolari

Cosa devo fare per adottare il figlio di mia moglie o mio marito?

Premessa

Adozioni Casi Particolari

L'adozione in casi particolari è disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001, e vuole tutelare, nelle prime due ipotesi, il rapporto già creatosi tra il minore ed un nucleo familiare con cui in precedenza egli ha già sviluppato legami affettivi, mentre nelle altre due ipotesi vuole tutelare i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.

I casi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previsti dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante.

Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

I casi contemplati prevedono tale opportunità per:

  1. persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  3. i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori;
  4. constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).

I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.

Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.

La domanda dovrà essere presentata presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni con l'indicazione del minore del quale si chiede l'adozione ed i motivi.

La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta.

Anche in questo caso non occorre rivolgersi ad un avvocato

Il caso più frequente è quello dell'adozione da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge – art. 44 lett. b.

Documento Download Data
1.1 domanda adoz.casi part44b

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19/11/2015

1.2 domanda adoz.casi part44d

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02/11/2023

 

Elenco dei documenti necessari per l'adozione casi particolari lett. B

  • Fotocopia della carta d'identità dell'adottante;
  • Copia integrale dell'atto di nascita del minore;

SOLO NEL CASO DI MINORE RICONOSCIUTO ALLA NASCITA DA ENTRAMBI I GENITORI:

  1. PER I MINORI NATI IN ITALIA

    1. dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, se il genitore è deceduto;
      OPPURE
    2. dichiarazione concernente l'attuale residenza del genitore o l'ultima residenza conosciuta.
  2. PER MINORI NATI ALL'ESTERO

    1. certificato di morte del genitore deceduto
      OPPURE
      dichiarazione di irreperibilità del genitore rilasciata da una Autorità competente dello Stato estero in cui il medesimo aveva l'ultima residenza.
    2. dichiarazione del genitore — fatta davanti a notaio o altra autorità del Paese d'origine — in cui esprime il suo consenso all'adozione del minore da parte dell'adottante (tradotta e legalizzata dall'Ambasciata Italiana)
      OPPURE
      dichiarazione del genitore — fatta davanti a notaio o altra autorità del Paese d'origine — in cui esprime il suo NON consenso all'adozione del minore da parte dell'adottante (tradotta e legalizzata dall'Ambasciata Italiana).