Competenza per materia
Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell'amministrazione della giustizia, decide in composizione collegiale con quattro giudici: due giudici professionali (c.d. togati) - il presidente e un giudice a latere - e due giudici onorari , un uomo e una donna, "benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia". (l'origine professionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato).
Le decisioni di competenza del T.M., salvo alcune eccezioni, non sono mai del singolo giudice, ma del Tribunale costituito in Collegio, proprio per garantire la specializzazione dell'organo giudicante.
Il T.M. ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello di Bologna, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni di Bologna, si estende a tutto il territorio della Regione - per questo è corretto anche denominarlo Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna - la sede è Bologna.
Il T.M. esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore.
In materia penale giudica di qualsiasi reato commesso da un soggetto durante la minore età, anche se commesso in concorso con persone adulte. Il T.M. ha perciò competenza esclusiva per i reati commessi dai minorenni e in questo ambito esercita anche le funzioni di Tribunale di Sorveglianza e di Tribunale della Libertà.
La competenza del T.M. in materia civile non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (Tribunale ordinario, nelle materie della separazione e del divorzio e Giudice Tutelare).
Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli. Il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e verificare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (art. 330, 333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o struttura di tipo familiare o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla potestà sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un'altra famiglia (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).
Inoltre, il T.M. autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art. 84 C.C.) e può dichiarare l'interdizione nell'ultimo anno della minore età (art. 416 C.C.).
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 all'1.1.2013 non rientrano più nell'ambito della competenza civile del Tribunale minorenni i provvedimenti che regolano l'affidamento dei figli di genitori non sposati, che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione di conflitto rispetto all'esercizio della potestà genitoriale (art. 317 bis codice civile).
Detta competenza spetta ora al Tribunale ordinario