Competenza civile Competenza civile

Il Tribunale per i Minorenni è l'ufficio  che ha competenza in primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18.

Competenze civile/amministrativo ed adozione.
Con l'entrata in vigore del "nuovo diritto di famiglia" nel 1975, le competenze del T.M. in materia civile, vengono molto ampliate.
Anche con la successiva legge sull' "affidamento familiare e dell'adozione" (l.. 184/83) vengono introdotte sostanziali modifiche.
Le sue competenze sono concernenti, quindi, la protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono.
I provvedimenti conseguenti l'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all'esercizio della responsabilità  genitoriale, disporre l'affidamento del minore o dichiararne l'adozione.
Per quello che riguarda quest'ultimo istituto, è competente anche per l'accettazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione di una coppia, la verifica dei requisiti, la disposizione di accertamenti, l'eventuale dichiarazione di idoneità all'adozione della coppia stessa.

Inoltre dichiara l'efficacia di provvedimenti di adozione emessi da autorità straniere nonché quelle in conformità alla Convenzione dell'Aja ed a convenzioni bilaterali con altri Paesi. Ha competenza anche nei casi di sottrazione internazionale di minorenni, al fine di un immediato rientro del minore nel luogo di residenza/dimora abituale ovvero di attuazione del "diritto di visita" del genitore non affidatario che risieda in uno Stato diverso da quello di residenza del figlio.

Con l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" (Legge 10 dicembre 2012, n. 219) alcune competenze del Tribunale per i Minorenni sono state trasferite, con decorrenza 01.01.2013, al Tribunale Ordinario.

Secondo il modificato art. 38 disp. att. cod.civ., "Per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per le disposizioni richiamate nel primo periodo della citata disposizione, spetta al giudice ordinario".

Il Tribunale per i Minorenni decide in camera di consiglio con collegio generalmente composto da 2 giudici togati e 2 giudici onorari (un maschio ed una femmina).

Di seguito si rappresentano le competenze più significative.

Procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi:

  • proroga dell'affidamento consensuale e/o l'affidamento disposto direttamente del T.M. (art 4 l. 184/83);
  • verifica veridicità riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata  (art. 74 L. 184/83);
  • disposizioni  concernenti  l'erogazione temporanea in  favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore affidato (art. 80 l.184/83) ; 
  • autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 c.c.);
  • nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.); 
  • decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.); 
  • reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332  c.c.); 
  • controllo della responsabilità genitoriale   ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 c.c.); (NOTA: in pendenza di giudizio di separazione, divorzio o giudizio ex art. 316 Codice Civile, la competenza ad adottare i provvedimenti ex art. 333 Codice Civile spetta al Tribunale Ordinario ).
  • rimozione del/i genitore/i dall'amministrazione dei beni (art. 334 c.c.);  
  • riammissione nell'esercizio dell'amministrazione e nel godimento dell'usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato (art. 335  c.c.);  
  • autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nell'interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.);  
  • autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. 184/83);
  • autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 T.U. 286/1998);
  • procedure per il rimpatrio dei minori sottratti  ovvero dell'attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario (Convenzione dell'Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64 - art. 7);
  • opposizione al decreto di liquidazione al difensore con gratuito patrocinio (a spese dello stato) (art. 84 DPR 115/2002).

Procedimenti  di adottabilità e di adozione:

Procedimenti civili contenziosi:

  •  l'interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno del compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.);
  • legittimazione  (art. 284 c.c.);  
  • autorizza il riconoscimento del minore nei casi previsti dall'art. 251 c.c. (figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale  nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta), avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio;  

In campo amministrativo ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale.

Sono inoltre in funzione gli uffici:

  • Spese di giustizia compredente le liquidazioni delle parcelle degli avvocati, consulenti tecnici, interpreti;
  • Recupero crediti.