Richiesta delle origini Richiesta delle origini

DOVE

L' istanza per l'accesso alle informazioni sui genitori biologici si promuove avanti al Tribunale per i Minorenni del luogo dove risiede l'adottato.

Tribunale per i Minorenni di Bologna – Via del Pratello 36 - Bologna -

primo piano, Cancelleria Adozioni

DOCUMENTI

Vedere scheda> moduli o menu modulistica.

COSTI

Marca da bollo da €  27,00 (diritto forfettario) ed €. 98,00 (contributo unificato).
NON E' NECESSARIA L'ASSISTENZA DI UN LEGALE IN NESSUNA FASE DELLA PROCEDURA

INFORMAZIONI

Le informazioni relative ai genitori biologici possono essere fornite:
a) ai genitori adottivi per gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
b) al responsabile di una struttura ospedaliera in caso di necessità ed urgenza e di grave pericolo per la salute del minore;
c) all'adottato che abbia compiuto 25 anni con autorizzazione del Tribunale Minorenni;
d) all'adottato che abbia compiuto 18 anni, per gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
e) all'adottato maggiorenne i cui genitori adottivi siano deceduti o irreperibili.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Vedere l'art. 28 della legge 184/83 come modificato dalla legge 149/01 (Diritto del minore ad una famiglia – v. link Gazzetta Ufficiale)

COME ED ITER PROCEDURA

Si fa istanza (v. scheda>moduli o menu modulistica) al Tribunale Minorenni del luogo di residenza che istruisce la pratica, esaminando il fascicolo e programmando una convocazione del richiedente avanti al giudice delegato sia nel caso in cui le informazioni possono, sia nel caso in cui non possono essere rilasciate. Il Tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

NOVITA' CORTE EUROPEA

La Corte UE con sentenza n. 425 del 25/09/2012 (ricorso 33783/09) ha censurato la legislazione italiana che dà una protezione assoluta all'anonimato della madre senza contemperare con le esigenze dell'adottato.

NOVITA' CORTE COSTITUZIONALE

18/11/2013 - sentenza Corte Cost. n. 278 - Art. 28, comma 7, L. n. 184-1983 (diritto del minore a una famiglia) -
L
A CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Documento Download Data
Ricorso ex art. 28, comma 5 e ss., L. 183-1984 e successive modifiche

doc

07/03/2024